AI Act e Profilazione: Quando un Sistema è ad Alto Rischio
La profilazione non rende da sola un sistema AI ad alto rischio. Come applicare correttamente Allegato III e Art. 6(3), con esempi e coordinamento GDPR.
Ordine degli Avvocati di Sciacca n. 747 · Avvocato & Sviluppatore · IT Law
In sintesi: la profilazione non rende automaticamente high-risk un sistema estraneo all'Allegato III. L'Art. 6(3) opera su un sistema già compreso nell'Allegato III: può consentirne l'esclusione quando non vi è rischio significativo e ricorre una delle condizioni previste, ma esclude questa possibilità se il sistema effettua profilazione di persone fisiche.
La regola dell'Art. 6(3) sulla profilazione
La classificazione richiede un ordine logico preciso. Prima si verifica se la finalità prevista del sistema rientra nell'Allegato III. Solo dopo si valuta se il sistema possa non essere considerato high-risk ai sensi dell'Art. 6(3).
L'Art. 6(2) rinvia alle categorie dell'Allegato III. L'Art. 6(3) prevede che un sistema così individuato possa non essere considerato high-risk quando non presenta un rischio significativo di danno per salute, sicurezza o diritti fondamentali e svolge una delle funzioni circoscritte indicate dalla norma.
L'ultimo periodo dell'Art. 6(3) pone però un limite: un sistema riferito nell'Allegato III resta sempre high-risk quando effettua profilazione di persone fisiche. La norma impedisce quindi l'esclusione; non crea una categoria high-risk autonoma per lead scoring, personalizzazione o pricing quando tali usi sono estranei all'Allegato III.
Cos'è la Profilazione nel Contesto AI Act
Il Regolamento AI non definisce autonomamente la profilazione, ma il riferimento al GDPR (Art. 4, n. 4) è inequivocabile: la profilazione è qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali che valuta aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere:
- Rendimento professionale
- Situazione economica
- Salute
- Preferenze personali
- Interessi
- Affidabilità
- Comportamento
- Posizione geografica o spostamenti
Un sistema AI che usa dati comportamentali (click, acquisti, navigazione) per costruire un profilo individuale che poi guida decisioni automatizzate sta profilando.
La Differenza tra Profilazione e Analisi Aggregata
Non tutta l'analisi dei dati è profilazione nel senso rilevante per l'AI Act:
| Tipo di analisi | Profilazione AI Act? |
|---|---|
| Analytics di traffico sul sito (aggregato) | No |
| Segmentazione clienti in macro-cluster anonimi | No |
| Raccomandazione prodotti basata su cronologia acquisti individuali | Sì (verifica necessaria) |
| Lead scoring individuale per prioritizzare le vendite | Sì (verifica necessaria) |
| Churn prediction per singolo cliente con offerta personalizzata | Sì (verifica necessaria) |
| Dynamic pricing per singola persona | Sì (verifica necessaria) |
| Fraud scoring su transazione individuale | Sì (verifica necessaria) |
| A/B testing su varianti di contenuto | No (se non profila singoli) |
Quando la profilazione impedisce l'esclusione dall'alto rischio
Non esiste un test autonomo in cui profilazione, decisione individuale e rischio significativo trasformano insieme qualunque sistema in high-risk. Il test corretto parte sempre dall'Allegato III:
Passaggio 1: appartenenza all'Allegato III
Occorre collegare la finalità prevista del sistema a una specifica categoria dell'Allegato III, ad esempio selezione del personale, valutazione dell'affidabilità creditizia di persone fisiche o accesso a determinate prestazioni e servizi essenziali. Analogie generiche non bastano.
Passaggio 2: eventuale esclusione per assenza di rischio significativo
Se il sistema ricade nell'Allegato III, si verifica se non presenta un rischio significativo e se svolge almeno uno dei compiti circoscritti dell'Art. 6(3):
- un compito procedurale ristretto;
- il miglioramento del risultato di un'attività umana già completata;
- il rilevamento di schemi decisionali o deviazioni senza sostituire o influenzare la valutazione umana già compiuta, senza adeguata revisione;
- un compito preparatorio rispetto a una valutazione rilevante per un caso d'uso dell'Allegato III.
Passaggio 3: verifica della profilazione
Anche quando i requisiti dell'esclusione sembrano soddisfatti, il sistema dell'Allegato III resta high-risk se effettua profilazione di persone fisiche. Per profilazione si usa la definizione dell'Art. 4(4) GDPR. Se non vi è appartenenza all'Allegato III, la verifica resta comunque rilevante per il GDPR, ma non attiva da sola il regime high-risk AI Act.
I Casi Pratici per le Startup
Lead Scoring per Startup SaaS
Un sistema che assegna un punteggio di propensione all'acquisto a ogni lead, basato su dati comportamentali (pagine visitate, tempo sul sito, email aperte), e usa questo punteggio per determinare l'intensità del follow-up commerciale, è un sistema di profilazione.
È ad alto rischio? Non automaticamente. Il lead scoring commerciale non compare, in quanto tale, nell'Allegato III. Restano da verificare GDPR, disciplina antidiscriminatoria, pratiche commerciali e l'eventuale diversa finalità concreta del sistema.
Dynamic Pricing Personalizzato
Un sistema che determina prezzi diversi per utenti diversi sulla base del loro profilo comportamentale (frequenza di visita, sensibilità al prezzo, storico acquisti) è un sistema di profilazione con effetti economici diretti.
È ad alto rischio? Non per la sola personalizzazione del prezzo. Occorre verificare se il sistema ricada in una diversa categoria dell'Allegato III; a prescindere dalla classificazione AI Act, possono rilevare GDPR, diritto dei consumatori e divieti di discriminazione.
Churn Prediction con Offerte di Retention
Un sistema che identifica i clienti a rischio di abbandono e genera automaticamente offerte di retention personalizzate opera nel perimetro della profilazione. Se le offerte sono significativamente differenti da quelle disponibili agli altri clienti, c'è un elemento di decisione individuale basata su profilo.
È ad alto rischio? Il churn prediction non è autonomamente elencato nell'Allegato III. La valutazione va documentata perché il trattamento può comunque comportare profilazione GDPR e rischi di discriminazione o opacità.
Sistemi di Audience Targeting con Inferenza su Caratteristiche Sensibili
Un sistema che, partendo da dati comportamentali, inferisce caratteristiche sensibili per targetizzare messaggi pubblicitari richiede una verifica particolarmente rigorosa del GDPR e delle regole sulle pratiche commerciali. I divieti biometrici dell'Art. 5 rilevano soltanto quando sono soddisfatti i loro presupposti specifici; non ogni inferenza comportamentale è categorizzazione biometrica.
Il Coordinamento con il GDPR Art. 22
La profilazione con effetti giuridici significativi o analoghi sulle persone fisiche è già regolata dal GDPR Art. 22, che riconosce alle persone il diritto di non essere sottoposte a decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato.
AI Act e GDPR si coordinano ma non si sovrappongono perfettamente:
| Aspetto | GDPR Art. 22 | AI Act Art. 6(2)-(3) |
|---|---|---|
| Trigger | Decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato con effetti giuridici o analogamente significativi, salve eccezioni | Caso d'uso dell'Allegato III; l'eventuale profilazione impedisce l'esclusione dell'Art. 6(3) |
| Effetto | Regole e garanzie sulla decisione automatizzata | Classificazione high-risk e, alle date applicabili, requisiti del Capo III |
| Analisi | Necessaria sul trattamento e sulla decisione | Necessaria su finalità prevista, categoria, eventuale esclusione e ruoli |
| Sanzionatorio | GDPR (Garante Privacy) | AI Act (ACN) |
Quando ricorrono entrambi i perimetri, le analisi vanno coordinate senza presumere che coincidano. La DPIA GDPR e la documentazione di classificazione AI Act possono condividere evidenze, ma devono rispondere ai rispettivi requisiti.
Come Documentare la Valutazione
Quando un sistema di profilazione è al confine tra alto rischio e non, la documentazione della valutazione è fondamentale. Il documento di classificazione deve contenere:
- Descrizione del sistema: cosa fa, quali dati usa, come produce l'output
- Analisi della profilazione: il sistema profila persone fisiche? Come? Con quali dati?
- Analisi delle decisioni: quali decisioni vengono prese sulla base del profilo? Chi le prende?
- Analisi del rischio: quali sono i potenziali impatti sulla persona? C'è rischio di discriminazione? Di esclusione?
- Conclusione: il sistema rientra nell'Allegato III? Se sì, l'esclusione dell'Art. 6(3) è disponibile oppure è impedita dalla profilazione?
- Misure adottate: anche se il sistema è classificato come non ad alto rischio, quali misure di mitigazione del rischio sono state adottate?
Questo documento va conservato e aggiornato ad ogni modifica significativa del sistema.
Domande Frequenti (FAQ)
Il nostro sistema di raccomandazione usa solo dati aggregati per costruire il modello, anche se produce output individuali: è profilazione? Sì. La profilazione si valuta sull'output del sistema (profilo individuale), non sul metodo di costruzione del modello. Se il sistema produce output riferiti a singoli individui che guidano decisioni su di loro, è profilazione anche se il modello è stato addestrato su dati aggregati.
Usiamo il profilo solo per migliorare l'esperienza utente (UX personalizzata): è davvero ad alto rischio? Non automaticamente. Prima va cercata una categoria applicabile dell'Allegato III. La profilazione può comunque rendere applicabili obblighi GDPR, inclusi trasparenza, base giuridica e, nei casi previsti, DPIA o Art. 22.
Come si coordinano gli obblighi AI Act con il diritto GDPR alla spiegazione delle decisioni automatizzate (Art. 22)? L'Art. 22 GDPR disciplina le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato con effetti giuridici o analogamente significativi e prevede garanzie nei casi consentiti. L'Art. 14 AI Act riguarda la supervisione umana dei sistemi high-risk. Possono convergere sullo stesso processo, ma i presupposti vanno verificati separatamente.
Abbiamo un sistema di fraud detection su transazioni: rientra nella profilazione ad alto rischio? L'Allegato III, punto 5(b), include la valutazione dell'affidabilità creditizia e l'attribuzione del merito creditizio delle persone fisiche, ma esclude i sistemi usati per rilevare frodi finanziarie. La profilazione non elimina questa esclusione né riporta automaticamente il fraud detection nel punto 5(b); resta necessario verificare eventuali altre categorie e la disciplina GDPR o settoriale applicabile.
Chi in azienda deve essere responsabile di questa valutazione? La responsabilità dipende dal ruolo dell'organizzazione rispetto al sistema. Il provider deve svolgere e documentare le valutazioni richieste dall'Art. 6; anche deployer e acquirenti devono verificare il perimetro degli obblighi che li riguardano. In pratica possono contribuire funzione tecnica, legale, privacy, risk e management, con responsabilità chiaramente assegnate.
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Fonti: Regolamento (UE) 2024/1689, Artt. 5 e 6 e Allegato III; Regolamento (UE) 2026/1744; Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Art. 4 n. 4 e Art. 22. Contenuto aggiornato al 1° agosto 2026; la classificazione richiede l'analisi della finalità prevista e del caso concreto.

Autore
Avvocato iscritto all'Ordine di Sciacca (n. 747), esperto in diritto delle tecnologie e privacy. Prima dell'attività forense ha sviluppato applicazioni web e architetture cloud, competenza che porta nell'analisi tecnico-giuridica di prodotti digitali, SaaS e sistemi AI. Assiste aziende e startup nell'adeguamento a GDPR, AI Act, NIS2 e DORA.
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