Diffamazione Online
Se qualcuno ha leso la tua reputazione attraverso contenuti diffamatori pubblicati online (Facebook, Instagram, Google), commenti o recensioni false, hai diritto di difenderti. Offro consulenze online in videochiamata in tutta Italia per agire in tempi brevi e chiedere rimozione e risarcimento.
La Reputazione nell'Era Digitale
Internet amplifica enormemente la portata delle offese. Un contenuto diffamatorio può raggiungere migliaia di persone in pochi minuti e rimanere accessibile per anni, causando danni significativi alla vita personale e professionale.
La diffamazione online integra quasi sempre l'aggravante del "mezzo di pubblicità" prevista dall'Art. 595 c.3 c.p., con conseguente inasprimento delle sanzioni.
Termini di legge: La querela per diffamazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto (Art. 124 c.p.).
Tipologie di Casi
La diffamazione online può assumere diverse forme. Ogni situazione richiede una valutazione specifica per individuare la strategia di tutela più efficace.
Diffamazione sui Social
Post, commenti o contenuti diffamatori pubblicati su Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn o altri social network.
Recensioni False
Recensioni negative false o fuorvianti su Google, TripAdvisor, Trustpilot o piattaforme di settore.
Cyberbullismo
Molestie, insulti e comportamenti persecutori ripetuti online, in particolare verso minori.
Articoli Diffamatori
Contenuti diffamatori pubblicati su blog, testate online o forum.
Gruppi e Chat
Messaggi diffamatori in gruppi WhatsApp, Telegram o chat di lavoro.
Fotomontaggi e Fake
Creazione e diffusione di contenuti falsi o manipolati a scopo diffamatorio.
Quadro Normativo
I principali riferimenti normativi per la tutela contro la diffamazione.
Diffamazione
Offesa all'altrui reputazione comunicando con più persone. Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro.
Diffamazione Aggravata
Se l'offesa è commessa con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità. Reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro.
Risarcimento del Danno
Obbligo di risarcire il danno causato dal reato: danno morale, esistenziale, all'immagine professionale.
Diffamazione Aggravata su Facebook
La Corte di Cassazione ha confermato che la pubblicazione di post offensivi sulla bacheca pubblica di un social network integra la diffamazione aggravata ex Art. 595 c.3 c.p. come offesa commessa con "mezzo di pubblicità", anche in assenza dell'indicazione del nome dell'offeso, purché questi sia identificabile.
Notice and Action (Digital Services Act)
L'Art. 16 del Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) impone alle piattaforme di trattare le segnalazioni di contenuti illeciti in modo tempestivo. Le piattaforme VLOP (Facebook, Instagram, TikTok) sono soggette a obblighi rafforzati.
Cosa Posso Fare per Te
L'assistenza copre tutte le fasi: dalla rimozione dei contenuti all'azione penale, fino al risarcimento del danno.
Domande Frequenti
- Come si denuncia la diffamazione online?
- La diffamazione online si denuncia presentando querela presso la Procura della Repubblica entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto. È fondamentale raccogliere prove (screenshot con data e URL) prima che il contenuto venga rimosso.
- Quali prove servono per la diffamazione online?
- Servono screenshot certificati con data, ora e URL, eventualmente autenticati da un pubblico ufficiale. Sono utili anche testimonianze, perizie informatiche e la documentazione del danno subito (economico o reputazionale).
- Quanto costa un avvocato per diffamazione online?
- Il compenso dipende dalla complessità del caso: se si tratta di una semplice rimozione contenuto, di un procedimento penale o di una causa civile per risarcimento danni. L'analisi iniziale permette di definire un preventivo personalizzato.
- Si può ottenere un risarcimento per diffamazione online?
- Sì, l'Art. 185 c.p. prevede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La giurisprudenza riconosce il danno alla reputazione online, con importi che variano in base alla gravità e alla diffusione del contenuto diffamatorio.
