Allegato III AI Act: Classificazione Alto Rischio
L'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 elenca i casi d'uso AI ad alto rischio. Guida agli 8 ambiti, al test dell'Art. 6 e alla matrice di classificazione.
Ordine degli Avvocati di Sciacca n. 747 · Avvocato & Sviluppatore · IT Law
Come capire se un sistema AI è ad alto rischio secondo l'Allegato III?
Occorre verificare anzitutto se la finalità prevista coincide con uno degli specifici casi d'uso dell'Allegato III. Se coincide, il sistema è in linea di principio ad alto rischio; può essere escluso soltanto quando non presenta un rischio significativo e ricorre almeno una delle condizioni dell'art. 6, par. 3. Se il sistema compreso nell'Allegato III effettua profilazione di persone fisiche, l'esclusione non è disponibile.
Fonti primarie: Art. 6 AI Act · Allegato III AI Act · Regolamento (UE) 2026/1744
Per una classificazione riferita alla finalità, al sistema e al suo impiego effettivo, consulta il servizio di assistenza in materia di AI Act.
Perché la Classificazione del Rischio È il Punto di Partenza
Il Regolamento UE 2024/1689 non impone gli stessi obblighi a tutti i sistemi AI. Il livello degli obblighi dipende direttamente dalla classificazione del rischio. Classificare correttamente il proprio sistema è quindi il primo passo (e spesso il più complesso) del percorso di conformità.
Un errore di classificazione in senso riduttivo espone l'azienda alle sanzioni per sistemi ad alto rischio non conformi. Un errore in senso espansivo (classificare come ad alto rischio sistemi che non lo sono) genera costi di compliance inutili e rallenta l'innovazione.
Il processo di classificazione si articola in tre livelli:
- Sistemi vietati (Art. 5): pratiche AI proibite a prescindere
- Sistemi ad alto rischio (Art. 6 + Allegati I e III): obblighi stringenti
- Sistemi a rischio limitato o minimo: obblighi di trasparenza leggeri o nessun obbligo specifico
Questa guida si concentra sulla classificazione dei sistemi ad alto rischio tramite l'Allegato III.
La Struttura della Classificazione: Art. 6 e i Due Percorsi
L'Art. 6 del Regolamento definisce due percorsi distinti per l'alto rischio:
Percorso A: Allegato I, Componenti di Sicurezza di Prodotti Regolamentati
Per l'art. 6, par. 1, il sistema è ad alto rischio quando è un componente di sicurezza di un prodotto, o è esso stesso un prodotto, coperto dalla normativa elencata nell'Allegato I e quel prodotto richiede una valutazione di conformità da parte di terzi prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. L'Allegato I include, tra l'altro:
- Direttiva Macchine (2006/42/CE, sostituita dal nuovo Regolamento Macchine 2023/1230)
- Regolamento Dispositivi Medici (2017/745) e Dispositivi Medici In Vitro (2017/746)
- Direttiva Attrezzature Radio (2014/53/UE)
- Direttiva Apparecchiature a Pressione (2014/68/UE)
- Regolamento Aviazione Civile (2018/1139)
- Direttiva Imbarcazioni da Diporto (2013/53/UE)
- Direttiva Sistemi Ferroviari (2016/797)
Se il vostro sistema AI è incorporato in un prodotto che rientra in una di queste normative, è ad alto rischio indipendentemente da cosa fa specificamente.
Percorso B: Allegato III, Settori e Casi d'Uso Specifici
Se il sistema AI non rientra nell'Allegato I, va verificato l'Allegato III, che elenca otto punti con casi d'uso specifici.
L'Allegato III: I Settori ad Alto Rischio
Punto 1: Biometria
Il punto 1 riguarda, nella misura in cui l'uso sia consentito dal diritto dell'Unione o nazionale:
- identificazione biometrica remota, con esclusione della mera verifica uno-a-uno dell'identità;
- categorizzazione biometrica secondo attributi o caratteristiche sensibili o protetti inferiti;
- riconoscimento delle emozioni.
Questi casi vanno distinti sia dalle pratiche vietate dall'art. 5 sia dalla semplice autenticazione biometrica esclusa dalla lettera a) del punto 1.
Punto 2: Infrastrutture Critiche
Sistemi AI destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento di infrastrutture critiche:
- Reti di approvvigionamento di energia elettrica, gas, calore
- Reti idriche e di gestione dei rifiuti
- Infrastrutture di trasporto (traffico stradale, ferroviario, marittimo, aereo)
- Infrastrutture digitali critiche
Non è sufficiente che un sistema operi nel settore energetico: il punto 2 richiede che sia destinato a essere usato come componente di sicurezza nella gestione o nel funzionamento dell'infrastruttura indicata. La finalità prevista e il ruolo di sicurezza devono risultare dalla documentazione.
Punto 3: Istruzione e Formazione Professionale
Sistemi AI destinati a:
- Determinare l'accesso o l'ammissione a istituti di istruzione e formazione professionale
- Valutare l'apprendimento (compresi esami) degli studenti
- Valutare il livello appropriato di istruzione
Rientrano nel perimetro i sistemi di proctoring automatizzato degli esami, i sistemi di valutazione automatica delle prove scritte e i sistemi di raccomandazione per l'accesso a percorsi formativi specifici. Non rientra nel perimetro un sistema AI che aiuta gli insegnanti a creare materiale didattico.
Punto 4: Occupazione e Gestione dei Lavoratori
Già trattato in dettaglio nella guida specifica per HR Tech. I quattro sottopunti:
- 4a: Reclutamento e selezione
- 4b: Condizioni del rapporto di lavoro, promozione, risoluzione
- 4c: Allocazione dei compiti, monitoraggio e valutazione delle prestazioni
- 4d: Accesso al lavoro autonomo
Punto 5: Servizi Privati Essenziali e Prestazioni Pubbliche
I sistemi ad alto rischio in questo settore includono:
- Punto 5a: Sistemi per valutare l'eleggibilità a prestazioni e servizi essenziali (assistenza sociale, sussidi, alloggio pubblico)
- Punto 5b: Sistemi di valutazione del merito creditizio e credit scoring per persone fisiche (eccetto rilevamento frodi)
- Punto 5c: Sistemi di smistamento o definizione delle priorità dei servizi di emergenza (112, 118)
Il punto 5b è quello che coinvolge il maggior numero di aziende FinTech italiane.
Punto 6: Applicazione della Legge
Sistemi AI usati da autorità di law enforcement per:
- Valutare il rischio di vittimizzazione o recidiva di persone fisiche
- Analizzare e rilevare criminalità di tipo predittivo
- Analizzare dati di persone fisiche per identificare caratteristiche o comportamenti criminali
- Riconoscimento facciale biometrico in tempo reale in spazi pubblici
Questo punto interessa principalmente le autorità pubbliche. Le startup che sviluppano strumenti venduti a forze dell'ordine devono però tenerne conto.
Punto 7: Migrazione, Asilo e Controllo delle Frontiere
Sistemi AI usati per valutare rischi migratori, decidere su domande di asilo e visti, e per la sorveglianza delle frontiere.
Punto 8: Amministrazione della Giustizia e Processi Democratici
Sistemi AI destinati ad assistere autorità giudiziarie nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e della legge, e sistemi usati nelle elezioni.
Il Filtro dell'Art. 6(3): La Clausola di Esclusione
L'Art. 6(3) contiene una clausola di filtro: un sistema che rientra nell'Allegato III può non essere considerato high-risk se non pone un rischio significativo di danno per salute, sicurezza o diritti fondamentali e ricorre almeno una delle condizioni indicate dalla norma. Se il sistema effettua profilazione di persone fisiche, tale esclusione non è disponibile.
L'esclusione richiede anzitutto che il sistema non presenti un rischio significativo, anche perché non influenza materialmente l'esito di una decisione, e che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- svolge un compito procedurale ristretto;
- migliora il risultato di un'attività umana già completata;
- rileva schemi decisionali o deviazioni da schemi precedenti, senza sostituire o influenzare la valutazione umana già completata in assenza di un adeguato riesame umano;
- svolge un compito preparatorio rispetto a una valutazione rilevante per i casi d'uso dell'Allegato III.
La norma non introduce un'esclusione generale per i sistemi che «assistono un umano»: occorre applicare il testo di una delle quattro condizioni e documentare perché il sistema non presenta il rischio significativo richiesto. Se il sistema effettua profilazione di persone fisiche, resta sempre ad alto rischio, purché sia già compreso in un caso d'uso dell'Allegato III.
Come Documentare l'Esclusione Art. 6(3)
Se l'azienda ritiene che il proprio sistema rientri nell'Allegato III ma sia escluso dall'alto rischio grazie all'Art. 6(3), deve:
- documentare la valutazione prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio;
- registrare il provider e il sistema nella banca dati UE secondo l'art. 49, par. 2;
- fornire la documentazione all'autorità nazionale competente se richiesta;
- riesaminare la conclusione quando cambiano finalità, funzioni o modalità d'uso.
La Matrice di Auto-Classificazione per Startup
| Tipo di Sistema | Settore | Valuta Persone Fisiche? | Decisioni Significative? | Classificazione |
|---|---|---|---|---|
| Chatbot per supporto clienti | Commercio | No | No | Rischio limitato (Art. 50 trasparenza) |
| Raccomandazione prodotti e-commerce | Commercio | No | No | Rischio minimo |
| Screening CV con scoring | Occupazione (p.4a) | Sì | Sì | Alto rischio |
| Credit scoring persone fisiche | Servizi finanziari (p.5b) | Sì | Sì | Alto rischio |
| Sistema anti-frode per transazioni | Servizi finanziari | No (entità) | No | Non ad alto rischio |
| Proctoring esami online | Istruzione (p.2) | Sì | Sì | Alto rischio |
| Analytics marketing predittivo | Commercio | Dipende | No | In genere fuori dall'Allegato III; verificare altri regimi applicabili |
| Diagnostica medica AI (Class. II+) | Dispositivi medici (All. I) | Sì | Sì | Alto rischio (All. I) |
| Chatbot per assistenza sanitaria | Sanità | Sì | Dipende | Verificare finalità, eventuale normativa di prodotto e specifico caso d'uso |
| Sistema di workforce planning | Occupazione (p.4c) | Sì | Sì | Alto rischio |
La Trappola della Classificazione Errata
Il rischio più comune per le startup italiane è la sotto-classificazione: ritenere erroneamente che il proprio sistema non sia ad alto rischio perché:
- "Usiamo solo ML, non AI vera": la definizione di sistema AI del Regolamento (Art. 3) è tecnologicamente neutra e include il machine learning
- "Il sistema assiste un umano, non decide autonomamente": la supervisione umana deve essere reale; se in pratica nessuno rivede l'output del modello, il sistema è quello che decide
- "Siamo una startup piccola, quindi il regime non si applica": dimensione e ruolo possono incidere su alcune misure, ma non eliminano automaticamente classificazione e obblighi applicabili
La sotto-classificazione espone alle sanzioni previste per i sistemi ad alto rischio non conformi (fino al 3% del fatturato o 15 milioni di euro).
Domande Frequenti (FAQ)
Il nostro sistema AI analizza dati aziendali, non dati di persone fisiche: è ad alto rischio? In generale no. L'Allegato III si concentra su sistemi che valutano, classificano o prendono decisioni relative a persone fisiche. Un sistema che analizza performance finanziarie di un'azienda o ottimizza una supply chain non rientra nell'Allegato III (salvo che sia un componente di sicurezza di un prodotto dell'Allegato I).
Abbiamo un sistema che rientra nell'Allegato III, ma il cliente finale è una PA: cambia qualcosa? La classificazione ad alto rischio rimane. Anzi, i deployer che sono PA hanno obblighi aggiuntivi specifici (es. registrazione dei sistemi AI nel registro pubblico previsto dall'Art. 49). Il fornitore deve comunque completare la conformità come provider.
Il nostro sistema è SaaS: il provider è noi o il cliente che lo usa? In un modello SaaS, il provider è chi sviluppa e mette sul mercato il sistema (voi). Il deployer è il cliente che lo usa. Voi avete gli obblighi del provider (documentazione tecnica, gestione del rischio, ecc.); il cliente ha gli obblighi del deployer (supervisione umana, log, informazione agli utenti finali).
Come si applica l'Art. 6(3) in pratica? Chi valuta se il sistema è escluso? La valutazione spetta al provider e deve essere documentata prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Il provider è soggetto alla registrazione prevista dall'art. 49, par. 2, e deve esibire la documentazione all'autorità nazionale competente su richiesta. Non è prevista, in questi termini, una comunicazione individuale preventiva all'ACN per ogni esclusione.
Il Regolamento si aggiorna? L'Allegato III è definitivo? L'Art. 7 prevede che la Commissione Europea possa aggiornare l'Allegato III tramite atti delegati, per tener conto dei progressi tecnologici e dell'esperienza applicativa. Il monitoraggio dell'evoluzione dell'Allegato III fa parte della manutenzione del programma di conformità AI Act.
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- GDPR e AI Act: Doppia Conformità per Startup
Fonti: Regolamento (UE) 2024/1689, Art. 6, Allegati I e III; Regolamento (UE) 2026/1744; Legge 23 settembre 2025, n. 132. Aggiornato al 1° agosto 2026.

Autore
Avvocato iscritto all'Ordine di Sciacca (n. 747), esperto in diritto delle tecnologie e privacy. Prima dell'attività forense ha sviluppato applicazioni web e architetture cloud, competenza che porta nell'analisi tecnico-giuridica di prodotti digitali, SaaS e sistemi AI. Assiste aziende e startup nell'adeguamento a GDPR, AI Act, NIS2 e DORA.
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