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Privati2026-06-178 min read

Diffamazione Online: Reato, Querela e Rimozione dei Contenuti

Diffamazione online (Art. 595 c.p., Art. 13 L. 47/1948): come sporgere querela per diffamazione sui social, blog e forum. Risarcimento del danno, deindicizzazione e rimozione dei commenti lesivi. Guida alla difesa legale.

Avv. Antonino Ingoglia

Ordine degli Avvocati di Sciacca n. 747 · Avvocato & Sviluppatore · IT Law

Nota metodologica. La presente guida è aggiornata al 17 giugno 2026 e si basa sugli Artt. 594, 595 e 599 del Codice Penale, sulla Legge 47/1948 (stampa), sul Reg. UE 2022/2065 (DSA) e sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di diffamazione online. Il contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale.

Fonti primarie: Art. 595 c.p., Normattiva · Legge 47/1948 (stampa), Normattiva · Reg. UE 2022/2065 (DSA) Art. 16, Notice & Action

Cosa fare se si è vittima di diffamazione online? Quali sono i tempi per sporgere querela?

La diffamazione online è punita dall'Art. 595 del Codice Penale con la reclusione fino a 6 anni se commessa con mezzo di pubblicità (internet, social network, forum, blog). Per procedere è necessaria la querela della persona offesa, da presentare entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto. La diffamazione a mezzo stampa (Art. 13 L. 47/1948) prevede la responsabilità solidale di autore e direttore responsabile. Parallelamente all'azione penale, è possibile richiedere la rimozione del contenuto alla piattaforma tramite il meccanismo di Notice & Action previsto dal DSA e, in caso di rifiuto, presentare reclamo al Garante Privacy per la deindicizzazione dai motori di ricerca (Art. 17 GDPR).

1. Diffamazione online: quando scatta il reato

La diffamazione (Art. 595 c.p.) si configura quando una persona, comunicando con più persone (anche indirettamente attraverso la rete), offende la reputazione di un'altra persona assente. L'elemento chiave è l'assenza della vittima al momento dell'offesa: se la persona offesa è presente, si configura l'ingiuria (Art. 594 c.p., ora depenalizzata).

La pubblicazione online (social network, blog, forum, recensioni pubbliche, commenti su testate giornalistiche) integra l'aggravante speciale della diffamazione commessa con mezzo di pubblicità (Art. 595, comma 3 c.p.), che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni.

Elemento del reatoDescrizione
CondottaComunicazione offensiva diretta a più persone attraverso la rete
AssenzaLa persona offesa non è presente al momento della comunicazione
OffesaLesione della reputazione, dignità, onore o decoro
MezzoPubblicità: social, blog, forum, articoli online, commenti pubblici
ProcedibilitàA querela entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto

2. Le forme più comuni di diffamazione online

Commenti su social network e forum. Post, tweet, commenti pubblici che offendono la reputazione di una persona. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. V, n. 4653/2021) ha chiarito che la condivisione di un post diffamatorio equivale a una nuova diffusione della diffamazione, configurabile come concorso nel reato.

Recensioni false e denigratorie su Google, Trustpilot, Facebook. Una recensione negativa è lecita se costituisce esercizio del diritto di critica (Art. 21 Cost.). Diventa diffamazione quando supera i limiti della continenza verbale (espressioni gratuite, insulti, falsità) o quando è pubblicata da un soggetto che non ha avuto un rapporto reale con il professionista, le recensioni anonime o da profili fake aprono la strada alla querela.

Diffamazione a mezzo stampa digitale (Art. 13 L. 47/1948). Gli articoli di testate giornalistiche online che contengono affermazioni false o lesive della reputazione configurano il reato di diffamazione a mezzo stampa, con responsabilità solidale di autore e direttore responsabile. Questa disposizione si applica anche alle testate registrate con formato esclusivamente digitale.

Gruppi WhatsApp e Telegram. La Cassazione (Sentenza n. 43928/2024) ha confermato che le offese in chat di gruppo configurano diffamazione quando il gruppo è composto da più persone (il numero minimo è tre, incluso l'autore).

3. Cosa fare: la procedura in 5 passi

Passo 1: Preservare le prove

Prima di chiedere la rimozione del contenuto, è fondamentale conservare prove immodificabili:

  • Screenshot con timestamp e URL visibili
  • Salvataggio della pagina web in formato PDF
  • Per i contenuti su social: esportazione dei dati del post (Facebook/Instagram permettono il download dei dati dell'account)
  • Per i commenti eliminabili: registrazione video dello schermo (screen recording) con navigazione completa

Passo 2: Diffida stragiudiziale all'autore

Prima di sporgere querela, è possibile inviare all'autore del contenuto diffamatorio una diffida (tramite PEC o raccomandata A/R) che:

  • Identifichi il contenuto diffamatorio e ne dimostri l'illegittimità
  • Richieda la rimozione immediata e l'astensione da future pubblicazioni
  • Richieda il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) o una transazione con scuse pubbliche

Passo 3: Richiesta di rimozione alla piattaforma (Notice & Action)

Il DSA (Art. 16) impone a tutte le piattaforme online di predisporre un meccanismo di segnalazione dei contenuti illeciti. La richiesta di rimozione deve:

  • Specificare la localizzazione esatta del contenuto (URL)
  • Illustrare i motivi della presunta illiceità
  • Includere i riferimenti normativi violati (Art. 595 c.p., diritto d'autore, ecc.)

La piattaforma deve comunicare la decisione motivata senza ritardo. In caso di rigetto, si può ricorrere a un organismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie certificato ai sensi del DSA.

Passo 4: Querela penale

La querela deve essere presentata entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto (Art. 124 c.p.) presso:

  • Polizia Postale e delle Comunicazioni (per i reati informatici e la diffamazione online)
  • Polizia di Stato o Carabinieri (qualsiasi comando territoriale)
  • Direttamente alla Procura della Repubblica

La querela è condizione di procedibilità: senza querela, il reato non può essere perseguito d'ufficio.

Passo 5: Deindicizzazione dal motore di ricerca

Se il contenuto diffamatorio compare nei risultati di Google (o altri motori di ricerca), è possibile chiedere la deindicizzazione ai sensi dell'Art. 17 GDPR (diritto all'oblio) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Sentenza Google Spain, C-131/12). La richiesta va inviata a Google tramite il modulo dedicato per i diritti di privacy, specificando che il contenuto è lesivo della reputazione e che non sussiste un interesse pubblico prevalente alla permanenza nei risultati di ricerca.

4. Il risarcimento del danno

L'azione penale può essere accompagnata dalla costituzione di parte civile nel processo penale, oppure da un'azione civile autonoma davanti al Tribunale civile. Le voci di danno risarcibili includono:

Tipo di dannoCosa copre
Danno patrimonialePerdita di clientela, calo del fatturato, spese legali sostenute
Danno non patrimonialeLesione dell'onore, della reputazione, dell'immagine professionale
Danno da stress ansiosoConseguenze psicologiche documentate (certificato medico)
Danno esistenzialeAlterazione delle abitudini di vita e delle relazioni sociali

La quantificazione del danno reputazionale tiene conto della diffusione del contenuto, della gravità delle offese, della durata della permanenza online e dell'eventuale pentimento dell'autore.

5. Diffamazione e diritto di critica: il confine

Non tutte le espressioni critiche configurano diffamazione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha delineato i limiti entro cui la critica è lecita:

  • Diritto di cronaca: deve rispettare i tre requisiti della verità, dell'interesse pubblico e della continenza formale (Cass. n. 5259/1984, "Decalogo del giornalista")
  • Diritto di critica: può essere più pungente della cronaca, ma non deve tradursi in attacchi personali gratuiti o in falsità oggettive
  • Satira: gode di una maggiore tolleranza rispetto alla critica, ma non può degradare la persona al di sotto della soglia della dignità umana

Domande Frequenti (FAQ)

Quanto tempo ho per sporgere querela per diffamazione online? Il termine per presentare querela è di 3 mesi dalla conoscenza del fatto e dell'autore del reato. Il termine decorre dal momento in cui la vittima ha avuto conoscenza certa del contenuto diffamatorio e dell'identità della persona che lo ha pubblicato.

Posso querelare una persona che usa un profilo falso o anonimo? Sì. La Polizia Postale ha gli strumenti tecnici per risalire all'identità dell'autore attraverso l'indirizzo IP, i dati di registrazione e i log di accesso della piattaforma. La richiesta di identificazione deve essere formalizzata nella querela o in un'esposto alla Procura.

Un amministratore di un gruppo Facebook è responsabile per i commenti diffamatori dei membri? La responsabilità dell'amministratore di un gruppo Facebook per i commenti altrui è stata affermata dalla Cassazione (Sez. V, n. 2800/2023) quando l'amministratore, pur avendo il potere di moderare i contenuti, non interviene tempestivamente per rimuovere i commenti diffamatori dei quali ha conoscenza. L'inerzia configura concorso omissivo nel reato.

La diffamazione online si prescrive? Sì. Il reato di diffamazione si prescrive in 6 anni dalla consumazione (con l'aggravante della pubblicità). La prescrizione decorre dal momento della prima pubblicazione del contenuto (per i contenuti permanenti, ogni nuova visualizzazione non fa decorrere un nuovo termine).


Approfondimenti consigliati:

Fonti: Art. 595 c.p., Codice Penale; L. 47/1948, GURI; Reg. UE 2022/2065 DSA, EUR-Lex; Art. 17 GDPR, Diritto all'oblio.

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Avv. Antonino Ingoglia

Autore

Avvocato iscritto all'Ordine di Sciacca (n. 747), specializzato in diritto delle tecnologie e privacy. Prima dell'attività forense ha sviluppato applicazioni web e architetture cloud, competenza che porta nell'analisi tecnico-giuridica di prodotti digitali, SaaS e sistemi AI. Assiste aziende e startup nell'adeguamento a GDPR, AI Act, NIS2 e DORA.

Profilo completo e competenze
Nota Informativa: I contenuti di questo articolo hanno finalità puramente divulgative e informative. Non costituiscono parere legale né instaurano un rapporto professionale. Ogni caso concreto richiede una valutazione specifica da parte di un professionista abilitato per delineare l'esatto perimetro legislativo e sanzionatorio.
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